Cos’è il Superbonus 110?

Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato il
Superbonus al 30 giugno 2022 (e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al
30 giugno 2023) e introdotto altre rilevanti modiche alla disciplina che regola
l’agevolazione.

Quando viene applicato?

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle
spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85%
delle spese spettanti per gli interventi di:
• recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir inclusi quelli
antisismici (cd. sismabonus) attualmente disciplinati dall’articolo 16 del decreto
legge n. 63/2013
• riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), in base all’articolo 14 del
decreto legge n. 63/2013. Per questi interventi, attualmente sono riconosciute
detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco
per più del 25% della superficie disperdente o quando con questi interventi si
consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo,
ovvero quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle
zone sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione
energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Altra importante novità, introdotta dal decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di
optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato
sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità, infatti, riguarda non solo gli interventi ai quali si applica il cd.
Superbonus ma anche quelli:
• di recupero del patrimonio edilizio, trattasi degli interventi indicati nelle lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del Tuir;
• di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), previsti dall’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019;
• per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, previsti dall’articolo 16-ter del decreto legge n. 63/2013.

Che documenti servono al contribuente?

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti
ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione,
per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori
commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai
CAF
• la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di
riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al
rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per
gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico – che certifichi il rispetto
dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti
ministeriali.

Guida_Superbonus110__.pdf

Articolo pubblicato in data: 1 Luglio 2021.