Di quali detrazioni fiscali è possibile usufruire?

Le forme di agevolazione fiscale previste dallo Stato per incentivare l’efficienza energetica degli edifici e, in particolare, degli impianti termici, sono:

Superbonus 110%

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:

  • fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
    • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
    • 70% per le spese sostenute nel 2024
    • 65% per le spese sostenute nel 2025
    per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
    Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
    La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
    Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
  • fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
  • fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP, ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
    In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.

A chi viene applicato?

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

In quali tipi di interventi rientra il Superbonus 110?

  • Interventi principali o trainanti

    Il Superbonus spetta in caso di:

    • Interventi di isolamento termico sugli involucri;
    • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
    • Interventi antisismici.
  • Interventi aggiuntivi o trainati

    Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

    • interventi di efficientamento energetico;
    • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
    • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Quali sono i vantaggi?

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.
Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

Detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie

È una detrazione del 50% dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) detraibile in 10 anni che viene concessa per gli interventi di ristrutturazione di parti di edifici. La normativa stabilisce dei limiti massimi specifici per la detrazione, fino al 31/12/2017 è di 96.000 euro.

Dall’ 01/01/2018 il limite massimo della detrazione 50% è pari a 48.000 euro.

A chi spetta la detrazione del 50%?

  • Proprietari o nudi proprietari
  • Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • Locatari o comodatari
  • Soci di cooperative divise e indivise
  • Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Su quali interventi si applica?

Sono molteplici gli interventi che rientrano nell’agevolazione, sono interventi sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, diversa anche l’applicazione dell’IVA che su determinati beni può essere al 10% o al 22%.

Proprio per la complessità della norma e per la giusta e corretta gestione della detrazione del 50%, ci occupiamo di gestire la pratica a 360 gradi direttamente per vostro conto. A partire dalla scelta della giusta tipologia di impianto fino ad ottenere il massimo risultato rispetto al vostro specifico fabbisogno.

Detrazione del 65% per riqualificazione energetica degli edifici

Sono detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle
società) detraibili in 10 anni d’imposta, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

La detrazione è valida sino a tutto il 31/12/2017 ed è oggetto di proroga in atto per l’anno 2018 con abbassamento al 50% su alcune tipologie di intervento mentre verrà mantenuta la detrazione del 65% per alcune tipologie.

La nuova normativa prevede la validità a tutto il 31/12/2021 per detrazioni sugli interventi delle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari facenti parti del condominio.

Le percentuali delle detrazioni variano a seconda della tipologia degli interventi da effettuarsi e della tipologia dell’immobile.

Su quali interventi è prevista la detrazione del 65%?

  • Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • Miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • Installazione di pannelli solari
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
  • Schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.

Come posso richiedere la detrazione?

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Cosa possiamo fare per te?

  • Analizziamo il tuo fabbisogno specifico e ti facciamo una proposta impiantistica corretta per usufruire della detrazione;
  • Coordiniamo la pratica con altri soggetti in caso di ristrutturazioni complesse con più interventi agevolati
  • Gestione della pratica e trasmissione finale all’ENEA tramite professionisti abilitati di fiducia
  • Ti supportiamo per tutta la durata del progetto e nella gestione burocratica per la chiusura positiva dell’utilizzo dell’agevolazione.

Conto termico

Il conto termico o conto energia è un sistema di incentivazione erogato direttamente dal GSE a fronte dei seguenti lavori da effettuarsi:

  • Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 Kwt*
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kWt*
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore)
  • Sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore
  • Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq*

Il sistema del conto energia è da valutare caso per caso per decidere se e come può essere utilizzato.

Siamo sempre a completa disposizione per fornire alla nostra clientela una valutazione gratuita dell’incentivo.