Detrazioni 2025
Dall’1/01/2025 sono entrate in vigore nuove detrazioni come le seguenti:
Bonus casa detrazioni 2025
Bonus ristrutturazioni 2025 con aliquote ridotte
Il Bonus Ristrutturazioni è una delle agevolazioni più longeve e utilizzate nel panorama delle detrazioni edilizie italiane, ma dal 2025 subisce modifiche significative, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Questa agevolazione, che incentiva gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni e miglioramenti degli immobili residenziali, è stata rinnovata con aliquote riviste e nuove regole di accesso.
Cosa prevedeva nel 2024
Il bonus ristrutturazioni permetteva una detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Novità 2025
Per la prima casa, l’aliquota scende al 50% nel 2025 e al 36% dal 2026. Per le seconde case, si applica una detrazione del 36% nel 2025, ridotta al 30% dal 2026. Restano valide le regole per la ripartizione in dieci anni e la necessità di pagamenti tracciabili.
Aliquota ridotta dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, l’aliquota detraibile scende dal 50% al 36%, mantenendo un massimale di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 2026, l’aliquota scenderà ulteriormente al 30%, confermando il tetto massimo di spesa.
Deroghe per la prima casa
Per gli interventi sulla prima casa di residenza, l’aliquota rimane al 50% nel 2025 e scenderà al 36% nel 2026, mantenendo un vantaggio rispetto agli altri immobili.
Lavori ammessi
Il Bonus Ristrutturazioni copre una vasta gamma di interventi volti a migliorare gli immobili residenziali:
Manutenzione ordinaria (per parti comuni di edifici condominiali)
- Rifacimento di facciate e coperture.
- Riparazione o sostituzione di pavimentazioni.
Manutenzione straordinaria (per singole unità immobiliari e condomini)
- Rifacimento di impianti elettrici o idraulici.
- Realizzazione di opere per il risparmio energetico, come installazione di pannelli solari non incentivati dal Superbonus.
- Demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria (nei limiti concessi).
Interventi di sicurezza
- Installazione di sistemi antifurto o videosorveglianza.
- Adeguamento antisismico (ove non già coperto dal Sismabonus).
Barriere architettoniche
Adeguamenti strutturali e impiantistici per garantire l’accessibilità agli edifici da parte di persone con disabilità.
Esclusione delle caldaie a gas
Gli interventi che includono la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a combustibili fossili non sono più ammessi al Bonus Ristrutturazioni, in linea con le direttive europee sulle “Case Green”.
Bonus Mobili e nuovo Bonus Elettrodomestici
Abbinato al Bonus Ristrutturazioni, il consueto Bonus Mobili (grandi arredi ed elettrodomestici ad alta efficienza) prevede un limite di spesa di 5.000 euro nel 2025 (lo stesso del 2024) con la detrazione del 50%. Gli acquisti devono riguardare elettrodomestici di classe energetica elevata. A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore il nuovo Bonus Elettrodomestici, dedicato esclusivamente all’acquisto di grandi elettrodomestici di elevata efficienza energetica. Questa misura mira a incentivare la sostituzione di apparecchi obsoleti con soluzioni più ecologiche e performanti, in linea con le direttive europee sulla sostenibilità. Il bonus copre il 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, fino a un massimo di:
- 100 euro per elettrodomestico.
- 200 euro per nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro.
Gli elettrodomestici devono essere prodotti in Europa e appartenere a una classe energetica elevata. È necessaria la sostituzione di un apparecchio esistente meno performante. Ogni nucleo familiare può beneficiare del bonus per un solo elettrodomestico all’anno. La spesa deve essere documentata e il pagamento effettuato tramite metodi tracciabili. L’agevolazione è valida anche senza interventi di ristrutturazione in corso, a differenza del Bonus mobili.
Sinergia tra Bonus mobili e Bonus elettrodomestici
I due bonus possono essere cumulati se rispettano i requisiti specifici. Ad esempio, una famiglia che ristruttura casa può accedere al Bonus mobili per acquistare arredi e, contemporaneamente, utilizzare il Bonus elettrodomestici per sostituire un frigorifero o una lavatrice con modelli più efficienti.
Ecobonus: incentivi ridotti per la riqualificazione energetica
L’Ecobonus è uno degli strumenti centrali per incentivare interventi di riqualificazione energetica degli edifici in Italia, consentendo la detrazione di una parte delle spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e degli immobili. La Manovra 2025 apporta alcune modifiche rilevanti che ne ridefiniscono l’ambito applicativo e le percentuali di detrazione.
Cosa prevedeva nel 2024
- Detrazioni del 50%, 65% o superiori per interventi di efficientamento energetico, in base alla tipologia di lavori e al miglioramento ottenuto.
- Riqualificazione globale degli edifici: 65%.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A: 65% (non più valido dal 2025 per caldaie alimentate da combustibili fossili).
- Installazione di pompe di calore e sistemi ibridi: 65%.
- Pannelli solari per la produzione di acqua calda: 65%.
- Serramenti e infissi: 50%.
- Schermature solari: 50%.
- Building automation (dispositivi per il controllo e la gestione degli impianti domestici): 65%.
Novità 2025
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, le aliquote delle detrazioni per l’Ecobonus vengono riviste al ribasso per allineare le agevolazioni fiscali agli obiettivi europei di transizione energetica.
- Riqualificazione globale degli edifici: 50%.
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con soluzioni a energia rinnovabile: 50%, ma sono escluse le caldaie a gas.
- Installazione di pompe di calore e sistemi ibridi: 50%.
- Serramenti e infissi: 50%.
- Building automation: 50%.
Ecobonus 50% per fotovoltaico e accumulo
Resta confermata la possibilità di usufruire dell’Ecobonus al 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, anche nel 2025. L’agevolazione si applica a spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare e può essere fruita in dieci rate annuali di pari importo.
Impianti fotovoltaici: bonus applicabile per l’acquisto e l’installazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Sistemi di accumulo: inclusi i costi relativi all’integrazione di batterie di accumulo per migliorare l’efficienza dell’autoconsumo energetico.
Interventi non più agevolabili
Caldaie a gas: esclusione definitiva dal 2025, in linea con la Direttiva UE sulle Case Green.
Interventi su edifici non residenziali: ridotta la possibilità di accesso per alcune tipologie di immobili.
Superbonus: revisione significativa
Cosa prevedeva nel 2024
Condomini
L’aliquota del 90% per lavori con CILA-S presentata entro il 31 dicembre 2023, purché avviati entro il 31 marzo 2024 e completati entro i termini previsti dal progetto. Per i condomini che hanno deliberato successivamente al 31 dicembre 2023, 70% con l’obbligo di avviare i lavori entro il 2024.
Edifici unifamiliari e villette
Superbonus al 90% limitato agli edifici unifamiliari con un ISEE familiare inferiore a 15.000 euro (calcolato con il quoziente familiare).
Accesso possibile solo con CILA-S presentata entro il 31 dicembre 2023 e lavori completati entro il 30 giugno 2024.
Edifici plurifamiliari con unico proprietario (2-4 unità)
Considerati come condomini, possono usufruire del Superbonus al 90% se la CILA-S è stata presentata entro la fine del 2023. Per i lavori deliberati nel 2024, l’aliquota applicabile scende al 70%.
Interventi già avviati e in corso
Per i lavori iniziati entro il 2023, l’aliquota al 90% è confermata per tutto il 2024, purché siano rispettate le scadenze previste dal progetto.
Novità 2025
Dal 2025, il Superbonus sarà ulteriormente ridimensionato per incentivare interventi più mirati e in linea con la transizione ecologica, mantenendo però una certa flessibilità per i progetti già in corso:
Riduzione aliquota
Il 65% diventa l’aliquota standard applicabile ai condomini e alle parti comuni degli edifici plurifamiliari.
Gli edifici unifamiliari e le villette sono definitivamente esclusi, salvo i lavori già avviati con CILA-S entro il 15 ottobre 2024 e completati entro il 30 giugno 2025.
Tempistiche di completamento
Per beneficiare delle aliquote 2025, i lavori devono essere completati entro il 31 dicembre 2025 per condomini e edifici plurifamiliari, salvo proroghe specifiche per le zone colpite da eventi sismici.
Sostituzione degli impianti e nuove tecnologie
Sono incentivati solo gli interventi che prevedono l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica, come pompe di calore e sistemi di accumulo. Esclusi dalle detrazioni gli impianti alimentati da combustibili fossili (in linea con le direttive UE sulle “Case Green”).
SismaBonus Superbonus
L’aliquota del 65% resta confermata per gli interventi di adeguamento sismico, ma solo per edifici in zone sismiche 1, 2 e 3.
Sismabonus agevolazioni 2025
La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2027 le agevolazioni relative al Sismabonus, tuttavia sono stati imposti nuovi limiti riguardo agli interventi volti a mettere in sicurezza gli edifici esistenti e all’acquisto di immobili antisismici.
Confermate anche le agevolazioni fiscali per i contribuenti residenti in zone terremotate e legate alla ricostruzione post-sisma.
Sismabonus 2025-2027: nuovi importi e
regole
Come stabilito dalla Manovra, la misura fiscale che promuove interventi di adeguamento e ristrutturazione antisismica su edifici residenziali e commerciali esistenti prevede un’aliquota uguale per tutti gli interventi eseguiti, che tuttavia cambia di anno in anno e a seconda della tipologia di immobile:
- 2025: detrazione al 50% per le prime case e del 36% per le abitazioni diverse dalla prima casa e gli immobili non residenziali;
- 2026 e 2027: detrazione 36% per le abitazioni principali e al 30% per le abitazioni diverse dalla prima casa e per le altre tipologie di immobili.
Per quanto riguarda il Sismabonus acquisti:
- nel 2025 la detrazione sul prezzo di vendita è pari al 50% per l’acquisto della prima casa e al 36% per l’acquisto di immobili non utilizzati come abitazione principale o con destinazione diversa;
- nel 2026 e 2027 le aliquote saranno del 36% per le prime case e del 30% per seconde case e immobili con destinazione diversa.
- Il tetto di spesa, invece, è fissato a quota 96mila euro mentre la detrazione è ripartita in dieci quote annuali.
Agevolazioni per i territori colpiti da eventi
sismici
La Legge di Bilancio 2025 introduce proroghe e agevolazioni fiscali anche a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, con l’obiettivo di sostenere la ricostruzione e il rilancio economico delle aree interessate.
Proroga esenzioni fiscali
Il comma 663 dell’articolo 1 estende fino al 31 dicembre 2025 le esenzioni già previste per i contribuenti residenti o con sede legale nei comuni del cratere sismico:
- niente bollo e registro per contratti, documenti e istanze alla Pubblica Amministrazione di persone fisiche e giuridiche;
- redditi dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES fino alla ricostruzione o riacquisizione dell’agibilità (comunque non oltre l’anno d’imposta 2024);
- esenzione da IMU e TASI fino al 31 dicembre 2025 per gli stessi immobili.
Esenzioni canoni patrimoniali
Il comma 666 prevede, per il 2025, l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché dal canone di concessione per l’occupazione di aree demaniali o patrimoniali destinate a mercati, per le attività con sede nei territori colpiti dai sismi del 2016 e 2017.
Esclusione dal calcolo dell’ISEE
Il comma 667 estende al 2025 l’esclusione dal patrimonio immobiliare, ai fini del calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), degli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali. Questa misura, introdotta dall’articolo 1, comma 986, della legge n. 145/2018, mira a non penalizzare i nuclei familiari colpiti da eventi sismici nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Contributo per il disagio abitativo
Il comma 670 proroga fino al 31 dicembre 2025 la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, introdotto dall’articolo 9-duodecies, comma 2, del DL n. 76/2024. Dal 1° settembre 2024 ha sostituito il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ed è destinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta o danneggiata dagli eventi sismici del 2016 e che hanno presentato domanda di contributo per la ricostruzione.
Di quali altre detrazioni fiscali è possibile usufruire?
Le forme di agevolazione fiscale previste dallo Stato per incentivare l’efficienza energetica degli edifici e, in particolare, degli impianti termici, sono:
- Detrazione 50% ristrutturazioni edilizie
- Detrazione 65% riqualificazione energetica edifici
- Conto termico
Superbonus 110%
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:
- fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure:
• 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
• 70% per le spese sostenute nel 2024
• 65% per le spese sostenute nel 2025
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; - fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
- fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP, ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.
A chi viene applicato?
- Condomìni;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
In quali tipi di interventi rientra il Superbonus 110?
-
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- Interventi di isolamento termico sugli involucri;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- Interventi antisismici.
-
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).
Quali sono i vantaggi?
La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.
Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.
Detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie
È una detrazione del 50% dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) detraibile in 10 anni che viene concessa per gli interventi di ristrutturazione di parti di edifici. La normativa stabilisce dei limiti massimi specifici per la detrazione, fino al 31/12/2017 è di 96.000 euro.
Dall’ 01/01/2018 il limite massimo della detrazione 50% è pari a 48.000 euro.
A chi spetta la detrazione del 50%?
- Proprietari o nudi proprietari
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- Locatari o comodatari
- Soci di cooperative divise e indivise
- Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Su quali interventi si applica?
Sono molteplici gli interventi che rientrano nell’agevolazione, sono interventi sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, diversa anche l’applicazione dell’IVA che su determinati beni può essere al 10% o al 22%.
Proprio per la complessità della norma e per la giusta e corretta gestione della detrazione del 50%, ci occupiamo di gestire la pratica a 360 gradi direttamente per vostro conto. A partire dalla scelta della giusta tipologia di impianto fino ad ottenere il massimo risultato rispetto al vostro specifico fabbisogno.
Detrazione del 65% per riqualificazione energetica degli edifici
Sono detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) detraibili in 10 anni d’imposta, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
La detrazione è valida sino a tutto il 31/12/2017 ed è oggetto di proroga in atto per l’anno 2018 con abbassamento al 50% su alcune tipologie di intervento mentre verrà mantenuta la detrazione del 65% per alcune tipologie.
La nuova normativa prevede la validità a tutto il 31/12/2021 per detrazioni sugli interventi delle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari facenti parti del condominio.
Le percentuali delle detrazioni variano a seconda della tipologia degli interventi da effettuarsi e della tipologia dell’immobile.
Su quali interventi è prevista la detrazione del 65%?
- Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- Miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- Installazione di pannelli solari
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- Schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
- Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.
Come posso richiedere la detrazione?
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
Cosa possiamo fare per te?
- Analizziamo il tuo fabbisogno specifico e ti facciamo una proposta impiantistica corretta per usufruire della detrazione;
- Coordiniamo la pratica con altri soggetti in caso di ristrutturazioni complesse con più interventi agevolati
- Gestione della pratica e trasmissione finale all’ENEA tramite professionisti abilitati di fiducia
- Ti supportiamo per tutta la durata del progetto e nella gestione burocratica per la chiusura positiva dell’utilizzo dell’agevolazione.
Conto termico
Il conto termico o conto energia è un sistema di incentivazione erogato direttamente dal GSE a fronte dei seguenti lavori da effettuarsi:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 Kwt*
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kWt*
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore)
- Sostituzione di scaldacqua elettrici con boiler a pompa di calore
- Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq*
Il sistema del conto energia è da valutare caso per caso per decidere se e come può essere utilizzato.
Siamo sempre a completa disposizione per fornire alla nostra clientela una valutazione gratuita dell’incentivo.